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Precisazioni AE su Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Bozza & Associati • ott 06, 2020
In riferimento al Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, facendo seguito alle risposte degli interpelli n. 438 e 439

Si precisa che:
L'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), riconosce un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Conseguentemente:
• la fattura sprovvista del riferimento di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione; 
• in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
• in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:
• stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
• realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr . la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può -senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.



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