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Approfondimenti sul "Decreto Rilancio" e informazioni Fiscali

Bozza & Associati • ago 04, 2020
FISCO
Agevolazione prima casa, l’AE illustra l’utilizzo del credito di imposta.

In merito al credito d'imposta prima casa, i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante (Risp. AE 22 luglio 2020 n. 223).
L'art. 7 L. 448/98 stabilisce che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di legge è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Il credito di imposta spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile posseduto (Circ. AE 8 aprile 2016 n. 12/E).
Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modii:
• per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
• in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
• in compensazione delle somme dovute.
Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla all'art. 1 Nota II-bis Parte I TUR, l'espressa richiesta del beneficio in argomento con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del credito.
I contribuenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante. Nell'ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, o in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 241/97 (come chiarito dalla Circ. AE 24 aprile 2015 n. 17/E).
Nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità prescritte dal citato art. 7. Dunque, con riferimento alla fattispecie in esame, in cui l'interpellante non potendo utilizzare il credito d'imposta per l'atto di acquisto, in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell'IRPEF, si ritiene che l'istante possa chiedere di poter utilizzare il residuo del proprio credito d'imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per lo stipulando atto di compravendita.
Risp. AE 22 luglio 2020 n. 223
art. 7 L. 448/98
D.Lgs. 241/97
Circ. AE 8 aprile 2016 n. 12/E
art. 1 Nota II-bis Parte I TUR
D.Lgs. 241/97
Circ. AE 24 aprile 2015 n. 17/E


Reddito di emergenza e Reddito di cittadinanza: novità del Decreto Rilancio

Il ministero del Lavoro ha chiarito le novità del Reddito di emergenza (REM) e del Reddito di cittadinanza (Rdc) a seguito della conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).
È stata confermata la proroga del termine per la presentazione delle domande di REM fino al 31 luglio 2020.
I percettori di Rdc possono:
• accedere alle indennità Covid-19 (art. 84, c. 13, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Se l'ammontare del Rdc è inferiore a quello dell'indennità, si procede con una mera integrazione del Rdc fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità (coloro che hanno presentato già la domanda a marzo e aprile non devono presentarne una nuova);
• possono richiedere l'indennità speciale prevista per i lavoratori domestici (art. 85, c. 3, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);
• stipulare con i datori di lavoro agricoli contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di € 2.000 per l'anno 2020 (art. 94 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).
DL 34/2020
L. 77/2020
art. 85, c. 3, DL 34/2020
art. 94 DL 34/2020


Sisma bonus e cessione del credito

Nell'ambito del sismabonus, la cessione del credito corrispondente alla detrazione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, che possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo (Risp. AE 22 luglio 2020 n. 224).
L'AE, nel rispondere a una istanza di interpello, ha ricordato che l'art. 16 DL 63/2013 attualmente prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Si tratta di una detrazione che è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Gli interventi ammessi al sisma bonus sono quelli «relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

Recentemente, il Decreto Rilancio ha previsto che l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. I soggetti che sosterranno, negli anni 2020 e 2021, spese per tali interventi potranno optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 
In alternativa, i contribuenti possono anche optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione. 
La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. In altri termini, ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso sottoposto alle Entrate, ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima.
L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato a incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l'opzione può essere esercitata anche dal contribuente che aderisce al regime forfettario (nel caso specifico, un avvocato) il quale può, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possieda altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
art. 84, c. 13, DL 34/2020
Risp. AE 22 luglio 2020 n. 224
art. 16 DL 63/2013


Trattamenti di integrazione salariale: chiarimenti INPS sulla decadenza delle domande

L'INPS è intervenuto fornendo chiarimenti in tema di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, sulla nuova disciplina decadenziale prevista dal DL 52/2020.

Nota bene: Il DL 52/2020 è stato abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Rilancio (art. 1, c. 2, L. 77/2020): tuttavia, sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi e quanto indicato nel DL abrogato è stato recepito in sede di conversione in Legge del DL Rilancio (artt. 68, 70, 70 bis e 71 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).
Il DL 52/2020 (art. 1, c. 2, DL 52/2020), oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l'invio delle istanze, ha anche introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Secondo il disposto normativo, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, è stato stabilito che, in sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande. 
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020. 
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.
Rilevata la decadenza dell'istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, gli operatori provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda. Le Aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le aziende, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l'accoglimento parziale dell'istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.
Per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all'INPS per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti il 31 maggio, su specifico orientamento del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il relativo termine di decadenza – che, in relazione alla previsione di cui al DL 52/2020 sarebbe scaduto il 17 luglio 2020 - deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto.
In relazione al trattamento previsto in favore degli sportivi professionisti (art. 98, c. 7, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020), nonché con riferimento ai trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime 9 settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni (c.d. aziende plurilocalizzate) devono richiedere all'INPS, si precisa che le procedure informatiche per l'acquisizione delle domande e la conseguente gestione delle citate misure sono in corso di rilascio.
Pertanto, gli effetti del regime decadenziale sopra decritto, relativo alle istanze di concessione dei 2 trattamenti, si considereranno operanti decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi che saranno comunicati con apposito Messaggio.
Mess. INPS 21 luglio-2020-n.-2901
DL 52/2020
art. 1, c. 2, L. 77/2020
art. 68 DL 34/2020
art. 70 DL 34/2020
art. 70 bis DL 34/2020
art. 71 DL 34/2020
L. 77/2020
DL 52/2020
art. 1, c. 2, DL 52/2020
art. 98 c. 7 DL 34/2020


IVA dispositivi medici: perimetro applicativo dell’aliquota ridotta del 10% 

Tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10% devono intendersi ricompresi anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (art. 1 c. 3 L. 145/2018). Tale disposizione è norma di interpretazione autentica e fa rientrare i suddetti beni nell'ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, All. DPR 633/72. Il numero 114) in commento dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle cessioni di "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Tuttavia essa riguarda non la totalità dei dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'All. 1 Reg. 2017/1925/UE.
A confermalo, ribadendo quanto già espresso dalla prassi passata (Circ. AE 10 aprile 2019 n. 8/E, punto 5.2), è la Risp. AE 21 luglio 2020 n. 220.
Una Società ha chiesto di applicare a una serie di dispositivi medici che commercializza l'aliquota IVA del 10% (voce 3004 della nomenclatura combinata). I dispositivi in questione, sebbene a base di sostanze non tutte citate dal Reg. 2017/1925/UE, sono prodotti comunque classificati, validati e certificati ai sensi della normativa europea che gestisce i dispositivi medici per cure mediche e prevenzione di malattie e trattamenti medici.
In base alle classificazioni effettuate dall'ADM, si ritiene applicabile l'aliquota ridotta esclusivamente alle cessioni dei prodotti classificati alla voce 3004 (n. 114 Tabella A, Parte III, All. DPR 633/72), mentre le cessioni di tutti gli altri prodotti commercializzati dall'istante saranno soggette all'aliquota IVA ordinaria in quanto il riferimento al capitolo 33 della Tariffa Doganale "Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche" non risulta richiamato da alcuno dei numeri della Tabella A, Parti II, II-bis e III, All. DPR 633/72.
la Risp. AE 21 luglio 2020 n. 220
art. 1 c. 3 L. 145/2018
Tabella A, n. 114 Parte III, All. DPR 633/72
Circ. AE 10 aprile 2019 n. 8/E


Terzo Settore: figura del volontario e incompatibilità della retribuzione

Pubblicate dal ministero del Lavoro le risposte ad una serie di quesiti proposti in materia di Terzo Settore (Nota Min. Lav. 9 luglio 2020 n. 6214). In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla natura del volontario e sulla disciplina della retribuzione negli enti del Terzo Settore (ETS).
Il Codice del Terzo Settore stabilisce il principio di gratuità dell'attività del volontario (fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e documentate), il divieto dei rimborsi forfetari e l'incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di retribuzione per una prestazione svolta presso l'ente di cui il volontario è socio o associato (art. 17 D.Lgs. 117/2017).
Il ministero del Lavoro ritiene che tra le attività di volontariato rientrano non solo le attività direttamente rivolte ad un interesse generale, costituente l'oggetto sociale dell'ente, ma anche le attività relative all'esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale.
Pertanto, l'esercizio di una carica sociale, se risponde, tra gli altri, al requisito della gratuità (art. 17, c. 2, D.Lgs. 117/2017), può corrispondere all'attività di volontariato.
Lo svolgimento di incarichi associativi è obbligatoriamente gratuito per le organizzazioni di volontariato (ODV; art. 34, c. 2, D.Lgs. 117/2017), mentre per gli altri ETS può essere anche retribuito, nel rispetto di determinati limiti (art. 8, c. 3 lett. a), D.Lgs. 117/2017).
La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di un'attività diversa da quella riguardante l'incarico rivestito prevede invece ulteriori limitazioni riguardanti:
• il conflitto di interessi;
• il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (art. 8, c. 3 lett. a), D.Lgs. 117/2017).
Nota Min. Lav. 9-luglio-2020-n.-6214
D.Lgs. 117/2017


Operazioni con l'estero, modalità per le richieste di informazioni da AE e GdF 

Con un Provvedimento congiunto, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno reso pubbliche le disposizioni di attuazione dell'art. 2 DL 167/90 in materia di monitoraggio fiscale, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017.
Secondo le misure dell'art. 2 novellato, l'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) dell'AE e i reparti speciali della GdF possono richiedere agli intermediari fiscali e agli operatori non finanziari di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti, in riferimento ad uno specifico periodo temporale e a operazioni - da e verso l'estero - di importo pari o superiore a 15mila euro. Inoltre, GdF e UCIFI possono chiedere l'identità dei titolari effettivi in riferimento ad operazioni con l'estero.


Con il Provvedimento congiunto, che sostituisce il precedente Provv. AE 8 agosto 2014 n. 105953, sono stabilite le modalità e i termini relativi alle richieste, le quali devono contenere le seguenti informazioni:
a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con l'indicazione delle date di inizio e fine periodo;
b) codice della causale analitica dell'operazione, individuata tra le causali di cui all'allegato al presente provvedimento;
c) ambito territoriale di riferimento (Paese estero).
Nella ipotesi di richieste nominative, la richiesta contiene i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, ove disponibile, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.
art. 2 DL 167/90
D.Lgs. 90/2017
Provv. AE 8 agosto 2014 n. 105953

Cessione del contratto di leasing: è reddito da lavoro autonomo
Concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 c. 1 quater TUIR) anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali, per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. In tal caso, l'importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi - quali elementi immateriali - derivanti dal contratto esistente (Risp. AE 13 luglio 2020 n. 209).
L'Istante esercita una libera professione e ha stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato all'acquisto dell'immobile ove esercita la sua attività professionale (L. 296/2006). Dal 1° gennaio 2020, intende esercitare l'attività esclusivamente in forma associata, anziché individuale, costituendo con un altro soggetto una associazione professionale. Conseguentemente, provvederà a chiudere la partita IVA relativa all'attività esercitata in forma individuale e cedere il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui esercita attualmente la propria attività ad una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l'immobile alla medesima associazione per l'esercizio dell'attività professionale.
L'Istante ha chiesto se la suddetta cessione generi per lo stesso materia imponibile, posto che la disciplina in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR), non prevede alcun riferimento espresso in relazione a tale fattispecie.
L'amministrazione finanziaria ritiene che la cessione del contratto suddetto rappresenti per l'Istante un'operazione da assoggettare a tassazione. Più nello specifico, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, si configura come cessione di "elementi immateriali", attratta a tassazione ai sensi del c. 1-quater dell'art. 54 TUIR. I corrispettivi di cui alla menzionata disposizione, se percepiti in unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata (art. 17, c.1, lett. g-ter TUIR). 
art. 54 TUIR
Risp. AE 13 luglio-2020-n.-209


Concessione in project financing: profili IVA 
Ai fini dell'inquadramento IVA del canone relativo a un'attività effettuata in project financing, valgono i principi espressi dalla prassi passata (Ris. AE 11 giugno 2002 n. 183/E): un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta.
I principi in parola sono stati ribaditi nella Risp. AE 13 luglio 2020 n. 211.
Tramite interpello, un Comune ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile al canone previsto nell'ambito di una concessione in project financing concernente la valorizzazione di un polo museale (art. 183 Codice dei contratti pubblici). Il rapporto instaurato tra il Comune e la società concessionaria è inquadrabile in un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione dell'offerta museale e l'obbligo assunto dall'ente locale sia di pagare un canone che di consentire al concessionario il diritto allo sfruttamento del servizio mediante l'acquisizione dei relativi proventi.
Più in dettaglio, nell'ambito del rapporto convenzionale in oggetto, il Comune affida in concessione una serie di servizi quali gli interventi di rifunzionalizzazione e allestimento tecnologico del descritto Polo Museale e dell'Ufficio di Informazioni Turistiche, la gestione dei servizi museali e turistici per le strutture individuate, la progettazione e la gestione di interventi di produzione culturale. In relazione a tale affidamento, il Concessionario pone in essere, tra le altre, le seguenti attività:
• "interventi necessari all'avvio dei servizi", secondo anno Economico Finanziario Asseverato;
• riallestimento degli spazi destinati ai predetti servizi al pubblico;
• mantenimento in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, i locali, gli impianti e i beni in concessione;
• pagamento dei costi relativi ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica mediante attivazione di utenze autonome;
• svolgimento di "tutti i servizi, lavori e investimenti previsti nell'offerta tecnica con la massima diligenza possibile";
• assunzione di "oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura".
A fronte di tali prestazioni di servizi, il Comune riconoscere alla società:
• il diritto alla percezione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto della citata convenzione;
• un canone annuo.
La società concessionaria finora ha emesso fatture in regime di split payment nei confronti del Comune, assoggettando in via prudenziale il canone ad aliquota ordinaria IVA. Tuttavia, il Comune, avendo alcune riserve in ordine alla correttezza di tale comportamento fiscale, chiede di chiarire:
• se il predetto canone costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi ricompresa nell'ambito applicativo dell'IVA (art. 3 DPR 633/72);
• se, nell'eventualità che lo stesso sia riconducibile nel campo di applicazione del tributo, possa beneficiare del regime di esenzione dall'IVA (art. 10 c. 1 n. 22) DPR 633/72).
Per l'amministrazione finanziaria, il canone annuo costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi ricompresa nel campo di applicazione IVA (art. 3 DPR 633/72). In particolare, il canone costituisce il corrispettivo della gestione dei servizi integrati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione dell'offerta museale, che il Concessionario si impegna a realizzare sia con la riqualificazione ed il parziale riallestimento degli spazi interni che con l'attivazione di un sistema di servizi integrati presso il Polo Museale e le strutture turistico-ricettive del Comune. Detto canone è corrisposto dal Comune per remunerare (indistintamente e nella loro globalità) le generiche prestazioni di servizi svolte nell'ambito della concessione, e, pertanto, nel caso in esame non può trovare applicazione il regime di esenzione dall'IVA (art. 10 c. 1 n. 22) DPR 633/72).
Per l'AE, l'operazione complessa del caso di specie non implica unicamente la mera visita ai musei o altre prestazioni inerenti ad essa e ugualmente da esentare ma deve essere ricondotta nell'ambito di una più generica prestazione di servizi; più specificamente in una più complessa obbligazione di fare. Pertanto, il suddetto canone deve essere assoggettato ad IVA nella misura ordinaria.
art. 3 DPR 633/72
Risp. AE 13 luglio 2020 n. 211
Ris. AE 11 giugno 2002 n. 183/E



ADEMPIMENTI
Sospensione feriale per i versamenti dal 1° al 20 agosto

Il 1° agosto inizia il termine di sospensione feriale dell’attività del Fisco.
Gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni. Per i versamenti con il modello F24, si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. È quanto stabilito per gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20 c. 4 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, (art. 3-quater del DL 16/2012).
Vediamo nel dettaglio quali sono i pagamenti che godono della “sospensione feriale”.

Ritenute e contributi

Entro il 20 agosto dovranno essere effettuati tutti i pagamenti che sarebbero “naturalmente” scaduti il 16 agosto e precisamente le ritenute su:
- redditi di lavoro dipendente comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 c. 1, lett. l) del TUIR;
- imposta sostitutiva in riferimento a incrementi di produttività;
- provvigioni riferiti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- ritenute alla fonte operate sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);
- ritenute alla fonte sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa o qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 c. 1, lett. l) del TUIR;
- compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici;
- premi e vincite;
- dividendi relativi al secondo mese trimestre dell’anno.
Inoltre, sempre alla stessa data, in materia di lavoro dipendente, dovrà essere effettuato il versamento:
- delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.
- dei contributi previdenziali relativi al mese precedente; 
- della seconda rata dei contributi fissi (artigiani e commercianti) per l’anno 2020;
- del contributo INPS sul 78% delle provvigioni per vendite a domicilio erogate nel mese precedente. Il versamento contributivo si applica solo nel caso in cui il reddito annuo sia superiore a € 5.000 e solo sulla parte eccedente tale limite;
- del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente;
- sui compensi erogati nel mese precedente ai lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo sia superiore a € 5.000 e solo sulla parte eccedente tale limite.


Versamento IVA

Entro il 20 agosto deve essere versata l’IVA relativa al mese di luglio per i soggetti mensili (codice tributo 6007) e l’IVA relativa al secondo trimestre 2020 (aprile-giugno) per i soggetti trimestrali (codice tributo 6032).
È inoltre in scadenza il versamento dell'imposta relativa all'anno precedente risultante dalla dichiarazione IVA annuale come sesta rata dell’IVA relativa al 2019 (per i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale e che hanno iniziato ad eseguire i pagamenti a partire da marzo 2020), con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile.

Versamento rate imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi

In scadenza alla stessa data i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5, 155 e 166 DPR n. 917/1986, aventi i requisiti ISA, i termini dei versamenti IRPEF risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, sono stati prorogati al 20 luglio 2020.
Pertanto, entro il 20 agosto è possibile versare la seconda rata per chi ha versato la prima entro il 20 luglio, oppure, la prima o unica rata per chi decide di versare con la maggiorazione dello 0,4%.
Per chi, invece, non rientra in tale proroga, al 20 agosto 2020 scadono i termini per il versamento del saldo di IRPEF/IRES, addizionali regionale e comunale e del 1° acconto di IRPEF/IRES, dell'acconto dell'addizionale comunale delle altre imposte sostitutive dovute in base alla dichiarazione Redditi PF, SP, SC, ENC, precisamente:
- della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per coloro che hanno versato la prima rata il 30 giugno 2020;
- della seconda rata, con interesse pari allo 0,18%, per coloro che hanno versato, con la maggiorazione dello 0,40%, la prima rata il 30 luglio 2020.
Nota bene: l’art. 24 del decreto Rilancio, il legislatore ha stabilito che non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019” e nemmeno il versamento della prima rata dell’acconto relativa al periodo di imposta successivo quindi per il 2020. Inoltre ha anche precisato che tale versamento cioè la prima rata di acconto è abbuonata in quanto escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Rimangono fermi invece gli acconti eventualmente non versati ma dovuti per il 2019.
Ulteriori sospensioni
Godono inoltre della sospensione dal 1° agosto al 4 settembre: 
-i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA.
-i termini di trenta giorni previsti dagli artt. 2 c. 2 e 3 c. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'art. 1, c. 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
Nota bene: in merito ai termini processuali, in base al decreto Cura Italia (DL 18/2020)sono sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020 i termini stabiliti “per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”, mentre, “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. 
*fonte:mementopiù




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