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Approfondimenti e dettagli sull’erogazione di liquidità -Analisi del DL

Bozza & Associati • ago 05, 2020
Il Decreto Liquidità è stato convertito in legge 40 del 6 giugno 2020: sono state apportate modifiche anche agli articoli 1 e 13 che fanno riferimento all'erogazione di liquidità, aumentando i soggetti interessati.

Si riepilogano di seguito i principali provvedimenti che hanno caratterizzato questo periodo compromesso dal COVID-19.

Dl del 23.02.2020 n. 6 convertito in legge 13 del 5.3.202 0 n. 13 – ABROGATO dal DL 19/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
DPCM del 23.02.2020: Disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020
DM del 24.02.2020: Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica
DPCM del 01.03.2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020 (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)
DL del 02.03.2020 n. 9 - ABROGATO dalla L. 27/2020: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese anche di carattere fiscale
DPCM del 04.03.2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)
DPCM del 08.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale
DL del 08.03.2020 n. 11 - ABROGATO dalla L. 27/2020: Misure in merito alla giustizia anche tributaria
DL del 09.03.2020 n. 14 - ABROGATO dalla L. 27/2020: Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per l’assistenza a persone e alunni con disabilità, ecc.
DPCM del 09.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020: Estensione all’intero territorio nazionale, dal 10.03.2020 al 03.04.2020, delle misure di cui all’art. 1 del DPCM del 08.03.2020 tra cui la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione ecc.
Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
DPCM del 11.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020: Chiusura delle attività commerciali, di bar, ristornati, ecc., eccetto le attività che assicurano i beni di prima necessità, dal 11.03.2020 al25.03.2020 al fine di contrastare il virus “Covid-19”
DL “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020 convertito in L del 24.04.2020 n. 27: Il decreto da 25 miliardi di contenuto, contiene tutta una serie di norme rivolte sia al sostenimento della sanità, sia al sostenimento dei contribuenti attraverso lo slittamento o sospensione di tutta una serie di scadenze, la previsione di indennità, bonus, crediti d’imposta e detrazioni sempre finalizzate a favorire il rilancio economico in questo difficile momento nazionale ed internazionale
Ordinanza 19.03.2020: Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica
Ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020: Chiusura di parchi, ville, ecc, e niente passeggiate, spostamenti, nonché chiusura di certi generi alimentari
Ordinanza del Ministero della salute del 22.03.2020: Ulteriori restrizioni nei movimenti delle persone che non si possono spostare dal comune in cui si trovano se non in determinati e precisi casi
DPCM del 22.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020: Chiusura delle attività produttive dal 23.03.2020 al 03.04.2020, con alcune eccezioni elencate nell’allegato
DL del 25.03.2020 n. 19 Previsione delle misure restrittive che Governo e Regioni posso attuare per fronteggiare l’epidemia da “Covid-19” ed individuazione delle nuove sanzioni da comminare per chi non rispetta le disposizioni
D.MISE del 25.03.2020: Modifiche della attività che possono rimanere aperte nel periodo dal 23.03.2020 al 03.04.2020, in parziale modifica di quanto stabilito dal DPCM del 23.03.2020
DPCM del 01.04.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020: Proroga fino al 13.04.2020 delle misure di restrizione al movimento delle persone e dell’apertura delle attività economiche
DL “Liquidità” n. 23 del 08.04.2020 convertito in L del 06.06.2020 n. 40: Disposizioni in merito alla concessione di finanziamenti alle aziende e disattivazione di determinate norme societarie che potrebbero costringere le aziende a porsi in liquidazione, ecc.
DPCM del 10.04.2020: Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone e delle restrizioni sulla chiusura delle attività, tranne quelle elencate nello stesso DPCM, fino al 3 maggio 2020
DPCM del 26.04.2020: Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone, con alcune specifiche deroghe ma sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di sicurezza, e sospensione delle attività non espressamente autorizzate dal Decreto, dal 4 maggio al 17 maggio 2020
DL “Rilancio” , Dl n. 34 del 19 maggio 2020: Il decreto contiene tutta una serie numerosa di norme volte sia al sostenimento delle persone fisiche sia delle imprese e degli esercenti arti o professioni, e comprende anche, tra le altre, il “Reddito di emergenza” e il rafforzamento dell’Eco e Sisma bonus
DL n. 33 del 16.05.2020: E’ il decreto che detta le linee generali della ripartenza di molte attività dal 18.05.2020 e che è attuato dal DPCM del 17.05.2020
DPCM del 17.05.2020: Contiene le norme attuative del DL n. 33 del 16.05.2020, e quindi le norme che devono essere rispettate per passare alla “Fase 2” della situazione emergenziale nazionale, fase che inizia proprio con il 18.05.2020

Per quanto riguarda le norme relative alla "liquidità", attraverso una modifica all'articolo 1 che dispone il rilascio della garanzia, fino al 31 dicembre 2020, da parte di SACE SpA per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore di imprese con sede in Italia, viene stabilito che, dell'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro messo a disposizione, almeno 30 miliardi siano destinati a supporto non solo di piccole e medie imprese, (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, ma anche di associazioni professionali e delle società tra professionisti.

Viene anche stabilito che le disposizioni contenute nell'articolo 1 sono applicabili anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate a banche e a intermediari finanziari, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione 40, ossia dopo il 6 giugno 2020.

Il nuovo comma 1-ter sempre dell'articolo 1 stabilisce che sono escluse dalle garanzie per i finanziamenti di cui sopra si è fatto cenno e trattate dallo stesso articolo 1 , le società:

• che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile , una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero 
• che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.
Questa condizione non trova applicazione se la società è in grado di dimostrare, anche attraverso interpello, che il soggetto non residente «svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali».

Le condizioni per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, sempre per finanziamenti con una durata massima di sei anni ma il preammortamento viene portato da 24 a 36 mesi;
- al 31 dicembre 2019 l'impresa non è definibile in difficoltà in base a quanto stabilito dalla Direttiva UE 651/2014. La nuova lettera b-bis) del secondo comma dell'articolo 1, a tale proposito stabilisce che nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche
- al 29 febbraio 2020 l'impresa non era presente tra le esposizioni deteriorate della banca;
- il prestito assistito da garanzia (se ci sono più prestiti assistiti da garanzia a favore dell'impresa, si cumulano; se l'impresa fa parte di un gruppo e ci sono più prestiti assistiti da garanzia, si cumulano) non è superiore al maggiore (importi da comunicare alla banca) tra il 25 per cento del fatturato 2019 (in Italia, anche consolidato di gruppo) e il doppio del costo del personale 2019 (in Italia, anche consolidato di gruppo). Se l'impresa ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018, il legale rappresentante attesta i costi previsti per i primi due anni.
Si ricorda che la garanzia, in concorso paritetico sulle perdite per mancato rimborso tra garante e garantito, copre il finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:•90 per cento del finanziamento se l'impresa non ha più di 5.000 dipendenti in Italia (prima della legge di conversione veniva stabilito che doveva avere meno di 5.000 dipendenti) e ha un valore del fatturato fino a euro 1,5 miliardi (consolidato di gruppo, da comunicare alla banca);
• 80 per cento del finanziamento se l'impresa ha più di 5.000 dipendenti in Italia e ha valore del fatturato superiore a euro 1,5 miliardi e euro 5 miliardi (consolidato di gruppo, da comunicare alla banca);
• 70 per cento del finanziamento se l'impresa ha un valore del fatturato superiore a euro 5 miliardi (consolidato di gruppo, da comunicare alla banca).
Viene anche formulata in modo diverso la norma che dispone che l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020 stabilendo che ciò vale per essa ma anche per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo a cui la stessa appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima società.

Se tali imprese risultano aver già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno deve essere assunto dall'impresa «per i dodici mesi successivi alla data della richiesta» del finanziamento.

Il finanziamento oggetto di garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, ma anche, come stabilito in fase di conversione in legge, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante che devono essere impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come «documentato e attestato» dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. In sede di conversione viene altresì stabilito che medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Non solo. Sempre la legge di conversione impone un ulteriore vincolo con riferimento al finanziamento ricevuto dalle imprese, disponendo che esso deve essere «altresì destinato», in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo tra il primo marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Il rimborso di tali rate deve essersi reso oggettivamente impossibile a causa della diffusione del COVID-19 o delle misure di prevenzione e di contenimento dello stesso,
all'ulteriore condizione, però, che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa.

Attraverso il comma 14 bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità, viene stabilito che «al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese», di cui sopra già si è detto, fino al 31 dicembre 2020 SACE SpA concede garanzie, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, anche ad altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese. Viene però posta la condizione che una primaria agenzia di rating attribuisca a tali soggetti una classe almeno pari a BB o equivalente.

Attraverso l'articolo 1-bis, invece, viene stabilito che chi richiede nuovi finanziamenti in base a quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso Decreto, deve integrare la richiesta attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve dichiarare quanto viene riportato nella tabella che segue.

Attraverso l’atto di notorietà deve essere dichiarato che:
- l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale
- i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia
- è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati
- il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 159/2011
- nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 74/2000


Con riferimento al Fondo Gasparrini e alla norma contenuta nell'articolo 54 del decreto legge Cura Italia, Dl 18/2020, che sostanzialmente permette la sospensione, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legge, dei mutui prima casa, il nuovo comma 1- bis dell'articolo 12 del decreto-legge Liquidità stabilisce che tale sospensione è sfruttabile, oltre ai soggetti già in precedenza individuati, non solo dai liberi professionisti, ma anche dagli imprenditori individuali e dai «soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile », ossia dai piccoli imprenditori.
L'agevolazione di cui si è detto viene anche estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari a condizione però che questi si trovino nelle condizioni indicate dal comma 479 dell'articolo 2, della legge 244/2007 e che di seguito vengono riportate.

Condizioni stabilite dall’art. 2, co. 479 della legge 244 del 2007:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa
 - morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento
- sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito

Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti garantiti dal "Fondo centrale di garanzia Pmi", la legge di conversione del Decreto Liquidità apporta delle modifiche anche all'articolo 13
introducendo, innanzitutto, un ulteriore limite oltre a quelli già indicati dalla norma con riferimento all'importo massimo che può essere garantito. Prima delle modifiche la legge stabiliva che tale importo non può superare alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o l'ultimo anno disponibile;per imprese costituite dal 01.01.2019 l'importo non può essere superiore ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale 2019 del beneficiario;
- il fabbisogno, autocertificato, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per Pmi, e nei successivi 12 mesi per imprese con dipendenti non superiori a 499.
Viene ora aggiunto che lo stesso importo, per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, non può superare, sempre in alternativa con gli altri limiti sopra visti, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019.

Tra le modifiche apportate sempre all'articolo 13 e che in questa sede si ritiene utile evidenziare, vi sono quelle a carico della cosiddetta garanzia automatica per i nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari a Pmi, imprese individuali ed esercenti arti o professioni. Stabiliva la norma prima della conversione in legge, che tali soggetti sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, purché tali finanziamenti prevedano quanto segue:
- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione,
- abbiano una durata fino a 72 mesi,
- abbiano un importo non superiore al 25 per cento del fatturato del beneficiario come da ultimo bilancio o dichiarazione fiscale,
- l'importo non sia superiore a euro 25.000,
Facendo presente che l'attività d'impresa deve essere stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come deve essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione, i beneficiari del finanziamento in commento vengono ampliati dalla legge di conversione, che ora coinvolge anche le associazioni professionali e le società tra professionisti nonché gli agenti di assicurazione, i subagenti di assicurazione e i broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Non solo. Mentre viene innalzata da 72 mesi a 120 mesi la durata massima del finanziamento, sempre rimanendo fermo il preammortamento di 24 mesi, per quanto riguarda l'importo del finanziamento stesso viene stabilito che esso non può essere superiore, alternativamente a uno dei seguenti importi:
 il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o l'ultimo anno disponibile, per imprese costituite dal 01.01.2019 l'importo non può essere superiore ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 il 25 per cento del fatturato totale 2019 del beneficiario, con un importo massimo che non può comunque essere superiore a euro 30.000, anziché, come previsto prima della conversione in legge, a euro 25.000.
La nuova lettera m-bis), del primo comma dell'articolo 13 in commento dispone altresì che per i finanziamenti di cui si è appena detto, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, 6 giugno 2020, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo
all'importo finanziato e alla durata, «l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione» e sopra indicate.


*fonte: Il Sole 24 ORE


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