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Lavoro svolto in modalità agile - Rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute

websitebuilder • giu 07, 2021
DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE
Il ricorso diffuso allo smart working nel periodo di emergenza sanitaria ha sollevato diverse questioni relativamente alle spese sostenute dai dipendenti, necessarie ai fini dell'effettuazione della prestazione, e ai buoni pasto.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta precisando che il rimborso spese concesso dal datore di lavoro al dipendente in smart working (interpelli Agenzia delle Entrate 314/2021 e 238/2021):
- concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se determinato in maniera forfettaria, non supportato da elementi e parametri oggettivi (in quanto manca una specifica disposizione di legge);
- è esente se il rimborso è determinato con criteri analitici che permettano di definire per ciascuna tipologia di spesa la quota di costi risparmiati dal datore che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.
Per quanto riguarda il buono pasto, è stato precisato che:
- può non essere riconosciuto al lavoratore in smart working, non essendo parte della retribuzione (Trib. Venezia 8.7.2020 n. 3463);
- se erogato, trova applicazione il regime di non imponibilità ex art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR (interpello Agenzia delle Entrate 123/2021).

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