Blog Layout

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE - Formazione tecnologica

Bozza & Associati • ott 19, 2020
La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha istituito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute per la formazione del personale dipendente, finalizzata all'acquisizione di competenze riguardanti il settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Possono accedere al citato credito d'imposta:
- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata (comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale, riguardo al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Ne sono, invece, destinatarie tutte le imprese (escluse quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001) in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).

Il credito d'imposta non si applica alle “imprese in difficoltà” (art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014).

Oggetto:
Rientrano nel bonus le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Fra gli ambiti tecnologici cui si applicano le agevolazioni, sono ricompresi:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative devono essere svolte nei seguenti ambiti:
vendita e marketing: per attività formative relative ad acquisti, commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;
informatica: per analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
tecniche e tecnologie di produzione: fra le voci previste sono comprese le attività di robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, ingegneria meccanica, climatizzazione, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.
Possono partecipare alle attività formative i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli apprendisti. L'eventuale partecipazione di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta.

Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d'imposta le spese:
• concernenti il personale dipendente impegnato come discente nelle attività formative ammissibili, limitatamente al costo aziendale moltiplicato per le ore/giornate di formazione;
• relative al personale dipendente, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, ma in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Si deve prendere a riferimento la retribuzione al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e aggiungere i seguenti elementi:
- la quota dei ratei del trattamento di fine rapporto;
- la quota delle mensilità aggiuntive;
- la quota di ferie e permessi, maturati sulle ore/giornate di formazione svolte;
- le eventuali indennità di trasferta erogate in caso di attività formative svolte fuori sede.
- In sostanza: Costo Aziendale = Retribuzione lorda + ratei di TFR + ratei di mensilità aggiuntive + ratei di ferie e permessi + eventuali indennità di trasferta.

Il limite massimo annuale del credito è stato rimodulato per il 2020 in base alla dimensione delle imprese (art. 1, c. 211, L. 160/2019):
piccole imprese: 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 300.000;
medie imprese: 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 250.000;
grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 250.000.
Per tutte le imprese, nel rispetto dei limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% se i destinatari delle attività di formazione rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (DM 17 ottobre 2017).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP ed è fruibile esclusivamente in compensazione, (art. 17 D.Lgs. 241/1997), presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
L'effettivo sostenimento e la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro (art. 8 D.Lgs. 39/2010).

Documentazione
Le imprese beneficiarie del credito d'imposta devono conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte. Nel caso di attività organizzate internamente all'impresa, tale relazione deve essere predisposta dal dipendente “docente o tutor” o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Se le attività di formazione sono svolte da soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta dal soggetto formatore esterno;
- la documentazione contabile/amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa;
- i dati riguardanti il numero di ore e dei lavoratori che hanno preso parte alla formazione, indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a conclusione (Circ. AE 10 aprile 2019 n. 8/E).

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo;
- non è soggetto al limite dei € 250.000 previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU, né a quello generale annuo di € 5700.000 (art. 34 L. 388/2000) e innalzato ad € 1.000.000 (DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta non è necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali, condizione precedentemente prevista (art 3, c. 3, DM 4 maggio 2018).
*fonte:mementopiù


lo studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti

Share by: