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Contributi a fondo perduto per gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus” (Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Bozza & Associati • giu 11, 2020
Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

Soggetti beneficiari
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da imprese, partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

Soggetti esclusi
Sono, invece, esclusi i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) e gli enti pubblici.

Il limite a ricavi o compensi e il calo di fatturato
Sono due i requisiti, come ricorda anche la guida predisposta dalle Entrate, per accedere al contributo.
1. Ricavi o compensi 2019. I ricavi o compensi 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro.
2. Il calo di fatturato e corrispettivi. L’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019.

Le eccezioni
Le eccezioni al requisito del calo del fatturato sono previste per chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato) e per gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 quando è scattato lo stato di emergenza per il coronavirus.

Il contributo spettante
Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

In ogni caso il contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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